Per gli alunni che si trovano nell’età dell’obbligo scolastico è necessario garantire conoscenze e competenze idonee sia per l’eventuale proseguimento degli studi, sia per intraprendere qualsiasi altro tipo di percorso formativo. Questa possibilità deve comunque essere offerta in qualunque momento dell’iter scolastico. Sono pertanto programmati nel mese di Settembre per alunni esterni e interni:
GLOSSARIO
Esame integrativo: esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell’inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. Questo esame viene svolto quando si passa ad una classe successiva rispetto a quella frequentata con successo (promozione).
Esami di idoneità: esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell’inizio delle lezioni, su tutte le materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione.
Nulla-osta: vuole letteralmente dire che niente ostacola la concessione al trasferimento in altra scuola. Si tratta uno strumento che la norma prevede per garantire che gli studenti soggetti al diritto/dovere di istruzione e formazione (fino ai 18 anni di età) lo rispettino. Il nulla-osta viene concesso dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, dopo aver verificato che lo studente trovi accoglienza in altro.
RIORIENTAMENTO E PASSAGGI TRA SISTEMI
Riferimenti normativi
In questa sezione si trovano le indicazioni in merito alle modalità di accoglimento di studenti provenienti da altri istituti/percorsi di istruzione. La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate.
In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di istruzione, elevato a 10 anni nel 2006, il DM 139/2007 afferma che “la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite (…) assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi”
Le informazioni sono aggiornate con le indicazioni, riguardo gli esami integrativi, fornite dalla Nota MIUR AOODGOSV registro ufficiale 0001203 05-02-2016 che riporta testualmente:
si fa presente che la disposizione citata nel d.lgs.n. 226/2005 non ha trovato applicazione, in quanto è rimasta quale enunciazione di un principio di ordine generale che avrebbe poi dovuto concretarsi nella relativa regolamentazione di dettaglio.
Pertanto, si ritiene che, anche in considerazione della sopravvenuta riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado operata con i DD.PP.RR. nn. 87,88 e 89 del 15.3.2010, si possa, allo stato, ancora fare riferimento all’articolo 24 della O.M. n. 90/2001.
Sono legittimati i trasferimenti in corso d’anno, – C.M. 101 del 30/12/2010 – solo nei confronti di alunni provenienti dalia classe corrispondente del medesimo ordine, tipo ed indirizzo di studio.
Non è consentito, nel corso dell’anno scolastico, invece, il passaggio di alunni per classe corrispondente a quella frequentata, provenienti da istituto di ordine, tipo e indirizzo diverso.
Detto passaggio, pertanto, a norma dell’art. 24 deLl’O.M. n. 90 del 21.5.2001, è consentito solo previo lo svolgimento di esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, da effettuarsi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Nel sistema italiano di istruzione secondaria superiore, si distinguono 3 diversi ordini di istruzione:
Ognuno di essi è caratterizzato da uno specifico percorso e, anche all’interno dei tre ordini, vi sono molte e diverse tipologie di indirizzi di studio. La normativa prevede per le diverse situazioni, modalità differenti per effettuare il passaggio, di seguito illustrate.
STUDENTI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA
STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Non sono ammessi passaggi ad altro indirizzo di studi dell’istruzione secondaria superiore in corso d’anno per le classi successive alla prima. Per il passaggio vero e proprio si deve attendere la conclusione dell’anno scolastico. E’ tuttavia consigliabile prendere al più presto contatti con l’Istituto di destinazione (anche in corso d’anno), per acquisire le informazioni necessarie e dar modo alla scuola di organizzarsi adeguatamente.
Per questo tipo di passaggi si differenziano tre possibili situazioni:
NORMATIVA SUGLI ESAMI DI IDONEITÀ
Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.
Riferimenti normativi
O.M. scrutini ed esami 21 maggio 2001 n. 90 art. 18-19-21
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.L.vo n. 297/1994 Artt.192 e 193 (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
Presentazione domanda
Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate ai competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni (O.M. 90/01 art.18). Entro il 25 marzo per chi si è ritirato entro il 15 marzo (D.L.vo n. 297/1994 Art. 193).
Svolgimento esami idoneità
Gli esami di idoneità di cui all’articolo 192, comma 1 del D.L.vo n. 297/1994, si svolgono in un’unica sessione estiva (Legge 8 agosto 1995 n. 352). Ferma restando l’unicità della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo (O.M. 90/01 art.18 comma 8).
Possono presentare domanda per gli esami di idoneità:
Prove d’esame:
I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All’inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.
AVVERTENZE:
E’ fondamentale che studente e famiglia restino sempre in contatto sia con la scuola di provenienza che con quella di destinazione, per verificare che tutte le operazioni sopra descritte siano portate a termine. La possibilità di inserimento di nuovi alunni in classi successive alla prima dipende da vari fattori che il Dirigente scolastico può prevedere solo in parte. Può quindi accadere che la scuola non sia in grado di assicurare l’accoglienza degli studenti. L’esito positivo degli esami integrativi o d’idoneità consente di norma l’iscrizione presso la scuola di destinazione. Nel caso si creasse una situazione tale da rendere impossibile l’inserimento, sarà cura della scuola di provenienza (che non ha ancora rilasciato il nulla-osta) cercare, con lo studente e la famiglia, possibili soluzioni per garantire il diritto allo studio.
Esami di qualifica per centralista telefonico: candidati esterni
I candidati esterni che intendono sostenere gli esami sopra indicati dovranno presentare domanda, presso la segreteria didattica, entro e non oltre il:
L’attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate.
L’attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta . Per comprovare l’attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.
PER I CANDIDATI ESTERNI: